| Statuti
I CAPITOLO
GENERALITÀ
Art. 1 Nome
Sotto la denominazione Associazione Felina della Svizzera
Italiana , in seguito AFSI, è costituita un'associazione secondo gli
articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Art. 2 Sede
La sede dell'AFSI è Bellinzona.
La sede può essere variata su deliberazione del Comitato
Art. 3 Scopi
Gli scopi che l'AFSI si prefigge sono:
· tutelare la conservazione dei felini domestici,
incoraggiarne l'allevamento e lo studio per migliorare le diverse
razze e varietà.
· curare la tenuta dei libri genealogici, in armonia con
le norme Svizzere, internazionali e dell'Unione Europea. Può
demandare questa funzione, su delibera dell'Assemblea dei Soci, a
organizzazioni e federazioni di cui l'AFSI fa parte.
· regolare e controllare l'allevamento dei gatti di razza,
provvedendo anche alla tenuta di un elenco degli allevatori.
· diffondere la conoscenza della varie razze e varietà;
· tutelare la salvaguardia e il benessere del gatti come
animali domestici indipendentemente dalla loro appartenenza a razze
riconosciute.
· promuovere, riconoscere ed organizzare esposizioni e
rassegne atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la
selezione dei prodotti dell'allevamento felino e stabilirne i
regolamenti.
Per il raggiungimento di questi scopi, l'AFSI si assume il
compito, compatibilmente con i propri mezzi, di prendere tutte le
iniziative ritenute necessarie e utili.
In particolare:
· promuove accordi con Associazioni, Enti, Aziende e
organi di informazione.
· aderisce a organizzazioni nazionali e internazionali
allo scopo di favorire l'interscambio delle esperienze dei Soci
allevatori e di consentir loro di operare in più ampie dimensioni.
Art. 4 Risorse
Le risorse dell'AFSI sono:
1. tassa sociale annuale;
2. donazioni;
3. ricavo delle manifestazioni;
4. pubblicità;
5. eventuali introiti dovuti ad altre attività.
II CAPITOLO
MEMBRI
Art. 5 Affiliazioni
1. L'AFSI è aperta a tutti coloro che si riconoscono nei suoi
scopi, senza distinzione di razza, estrazione sociale, credenza
religiosa o idee politiche.
2. Il Comitato si riserva in ogni caso la possibilità di negare
l'ammissione di un aspirante membro senza indicarne i motivi.
Quest'ultimo può appellarsi all'Assemblea contro la decisione del
comitato.
Art. 6 Soci
L'AFSI è composto di soci attivi, soci onorari e soci
sostenitori.
Art. 7 Soci attivi
1. Possono far parte dell'AFSI quali soci attivi, persone che
hanno pagato la quota sociale stabilita e nei termini previsti.
2. In casi speciali l'Assemblea può ammettere, su richiesta del
Comitato, altre persone che non adempiono le condizioni
sopraccitate.
Art. 8 Soci onorari
1. Sono soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti
nello svolgimento delle attività sociali.
2. I soci onorari sono nominati a vita dall'Assemblea, su
proposta del Comitato.
3. I soci onorari hanno diritto di voto.
Art. 9 Soci sostenitori
1. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che
corrispondono una quota annuale minima decisa dal Comitato
2. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.
Art. 10 Procedimento di ammissione
Si diventa soci attivi dopo aver inoltrato domanda scritta al
segretariato dell'AFSI il quale l'inoltra al Comitato entro 1 mese
per la ratifica e pagando una tassa sociale annuale.
Art. 11 Quote e tasse sociali
1. La tassa sociale è stabilita dall'Assemblea ordinaria su
proposta del Comitato.
2. Eventuali altre quote per la partecipazione a manifestazioni,
incontri o altro sono fissate dal Comitato.
3. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa
sociale.
Art. 12 Dimissione ed esclusione
1. Un membro smette di far parte dell'AFSI in uno dei seguenti
casi:
a. scioglimento dell'associazione;
b. mancato pagamento della tassa sociale entro i termini
stabiliti;
c. dimissione;
d. esclusione.
2. La dimissione deve essere comunicata al Comitato in forma
scritta al più tardi un mese prima della fine dell'esercizio
annuale.
3. Il Comitato si riserva il diritto di escludere un membro senza
indicarne i motivi. La decisione è in ogni caso appellabile
all'Assemblea.
III CAPITOLO
ORGANI DELLA SOCIETÀ
Art.13 Organi della Società
Gli organi della società sono:
1. l'Assemblea generale;
2. il Comitato;
3. i revisori dei conti.
Art.14 L'Assemblea generale
1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'AFSI.
2. L'Assemblea generale è aperta a tutti; in essa solo i soci
attivi e i soci onorari hanno diritto di voto.
3. Riunioni:
a. l'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato
una volta l'anno entro il primo sabato del mese di dicembre;
b. l'Assemblea generale straordinaria è convocata dal
Comitato nelle seguenti situazioni:
·1 ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga
necessario;
·2 per richiesta scritta da parte di almeno 1/5
dei soci aventi diritto di voto giustificandone i motivi.
4. Il Comitato trasmetterà ai soci la convocazione e il relativo
ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data
dell'assemblea. L'ordine del giorno sarà pubblicato sulla pagina
internet appositamente creata per l'AFSI. I soci hanno il diritto di
indirizzare al Comitato dei punti supplementari all'ordine del
giorno almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea. Il
Comitato pubblica sull'appostio sito internet creato per l'AFSI un
eventuale nuovo ordine del giorno entro cinque giorni dalla data
dell'assemblea.
5. Votazione:
a. le votazioni avvengono per alzata di mano;
b. all'assemblea 2/5 dei presenti con diritto di voto o
almeno tre membri del comitato possono proporre un voto a
scrutinio segreto;
c. non è accettato il voto per procura.
6. Un socio non ha diritto di voto nelle risoluzioni sociali
concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra lo
stesso e l'associazione.
7. Competenze dell'Assemblea:
a. esaminare ed approvare:
· il rapporto annuale del presidente;
· il rapporto dei revisori;
· i conti d'esercizio;
b. adottare o modificare gli statuti;
c. esaminare l'appello sul rifiuto d'ammissione o
dell'espulsione dei soci decisa dal Comitato;
d. nominare soci onorari;
e. fissare annualmente la tassa sociale;
f. eleggere il comitato e i due revisori;
g. esaminare e approvare le proposte generali stabilite dal
Comitato;
h. nominare un presidente del giorno, proposto dal Comitato,
il quale ha diritto di espellere da una seduta un socio che
disturba i lavori;
i. nominare gli scrutatori.
Art. 15 Il Comitato
1. Il Comitato è composto da tre a cinque membri: un Presidente,
un Vicepresidente, un Cassiere, un Segretario. Esso è eletto
dall'Assemblea ordinaria nella sua prima riunione annuale. I suoi
membri sono rieleggibili.
1b. Sono riservate eventuali decisioni dell'Assemblea che non
adempiono alle condizioni sopraccitate.
2. Il Comitato si convoca e si organizza autonomamente.
3. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice,
in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. L'AFSI è rappresentata verso l'esterno dal Comitato, in
particolare dal presidente e dal vicepresidente.
5. Elezione:
a. le candidature devono pervenire per iscritto al più tardi
quindici giorni prima dell'Assemblea ordinaria;
b. non possono essere eletti nel Comitato assenti
ingiustificati;
c. se le candidature sono più di cinque l'elezione avviene
per scrutinio segreto nella quale ogni votante ha diritto al
massimo a due preferenze;
d. ad elezione avvenuta il Comitato propone all'Assemblea il
Presidente, il Vicepresidente, il Cassiere e il Segretario;
e. il Presidente è scelto all'unanimità all'interno del
Comitato. Se questo non avviene il Presidente è scelto
dall'Assemblea tramite scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta;
f. ogni membro del Comitato ha la possibilità di dimettersi
con un preavviso di un mese in forma scritta al Presidente;
g. Nuovi membri, in aggiunta o in sostituzione a quelli già
presenti in Comitato, possono essere eletti da un'Assemblea
straordinaria, quando questa è rappresentata da almeno 2/3 dei
soci iscritti.
6. Il Comitato si riserva la facoltà di organizzare autonomamente
attività conformi alle linee direttive espresse dall'Assemblea.
7. Il cassiere è responsabile dell'amministrazione della sostanza
sociale ed è tenuto a chiudere i conti almeno una settimana prima
dell'assemblea ordinaria e presentarli ai revisori.
8. Compiti del Comitato:
a. preparare e convocare l'Assemblea;
b. proporre il presidente del giorno;
c. eseguire le linee direttive decise dall'Assemblea;
d. amministrare gli affari correnti e rappresentarli
all'esterno dell'AFSI, informare l'Assemblea delle sue attività;
e. il cassiere è responsabile dell'amministrazione della
sostanza sociale;
f. il cassiere è tenuto a chiudere i conti alla fine
dell'esercizio annuale e presentarli ai revisori.
Art. 16 Revisori dei conti
1. I revisori dei conti sono due e sono eletti dall'Assemblea; la
loro carica ha una durata massima di due anni.
2. I revisori dei conti devono presentare il loro rapporto
all'Assemblea ordinaria.
3. I revisori dei conti non possono far parte del Comitato.
Art. 17 Finanze
1. I bisogni dell'AFSI sono coperti dalle risorse. Questi fondi
sono utilizzati unicamente per raggiungere gli scopi prefissi
dall'associazione, per coprire le spese amministrative e in caso di
utile, per beneficenza (vedi punto 6).
2. I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti
dell'associazione.
3. Gli impegni e i debiti dell'AFSI sono garantiti unicamente dai
suoi fondi e dal suo patrimonio.
4. Si instaura un fondo di riserva, depositato su di un conto
separato, che può essere intaccato solo in caso di estremo bisogno e
col voto dei 2/3 dei soci attivi presenti all'Assemblea.
5. Il fondo di riserva deve essere aumentato ogni anno di almeno
il 10 % del netto del conto economico fino al raggiungimento di una
somma totale di 6000.- (seimila) Franchi. Gli interessi del conto di
riserva non possono essere ritirati e passano ad aumentare
quest'ultimo.
6. Qualora l'associazione riuscisse, nel corso dell'anno, a
generare un utile netto detratta l'attribuzione delle riserve (vedi
punto 5), il 25% di tale somma viene devoluta ad un'altra
associazione con scopi simili. Le proposte per l'attribuzione devono
pervenire al Comitato per iscritto almeno quindici giorni prima
dell'Assemblea ordinaria. Il Comitato si riserva di portare da 2 a 5
tra le proposte pervenute.
IV CAPITOLO
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 Modifica ed adozione di statuti
1. I presenti statuti possono essere modificati durante
l'Assemblea con l'approvazione dei 2/3 dei presenti aventi diritto
di voto.
2. L'adozione di nuovi statuti può avvenire durante l'Assemblea
con l'approvazione di 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
3. Qualsiasi modifica o adozione deve essere annunciata al
Comitato e poi inserita in forma completa all'ordine del giorno.
Art. 19 Dissoluzione
1. La dissoluzione dell'AFSI può essere decisa solo da
un'Assemblea convocata espressamente per questo motivo con un quorum
del 50 % dei soci e con la maggioranza qualificata dei 2/3.
2. In caso di scioglimento i fondi dell'AFSI saranno devoluti in
beneficenza ad un'altra associazione con scopi simili.
Art. 20 Affiliazione ad associazioni
L'AFSI è un'associazione affiliata alla Word Cat Federation (WCF)
e come tale ne riconosce tutte le decisioni che sono vincolanti per
lei e per le sue associazioni affiliate.
Art. 21 Approvazione ed entrata in vigore degli statuti
I presenti statuti sono approvati dall'Assemblea costituenda in
data 22 dicembre 2006 ed entrano in vigore immediatamente.
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